Bagnino di salvataggio in piscina, le eccezioni per gli stabilimenti balneari Fonte: MondoBalneare.com

Italiano Stabilimenti balneari, demanio marittimo e turismo in spiaggia SICUREZZA Bagnino di salvataggio in piscina, le eccezioni per gli stabilimenti balneari Alcuni chiarimenti sul complesso quadro normativo in materia di sicurezza Di Dario Giorgio Pezzini 20 Dicembre 2023 Sulla disciplina relativa all’obbligo della presenza del bagnino di salvataggio nelle piscine degli stabilimenti balneari, ritengo doveroso fare alcune precisazioni rispetto all’articolo di Rossana Prola pubblicato nei giorni scorsi su Mondo Balneare, dal titolo “Bagnino di salvataggio nella piscina dello stabilimento balneare, le regole da seguire“. Premetto che Rossana Prola è sicuramente uno dei tecnici più preparati sull’argomento, e leggo sempre volentieri quello che scrive – ma in questo caso, ho l’impressione che non abbia chiarito l’argomento, bensì lo abbia reso più confuso. Innanzitutto, sono completamente d’accordo nel rilevare le inadempienze e le mancanze delle Regioni in proposito. Dopo l’Accordo Stato-Regioni del 2003 (e quello interregionale del 2004), cui avrebbero dovuto far seguito delle leggi regionali in ottemperanza del principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, il panorama legislativo regionale è stato desolante. Per esempio la Regione Sardegna ha assolto l’obbligo soltanto 17 anni dopo, nel gennaio 2020, e solo in seguito a tremendi annegamenti di bambini accaduti l’estate precedente, mentre qualche altra Regione si ritiene ancora esente da questo impegno. Senza contare la scarsa aderenza ai principi dell’accordo su alcuni punti essenziali, come quello appunto della sicurezza balneare degli utenti delle piscine. Ho tuttavia più di un’osservazione da fare rispetto all’articolo in questione. In primo luogo, Prola inserisce correttamente tra le piscine “turistico-ricettive” quelle degli stabilimenti balneari, che appartengono alla stessa categoria di alberghi, campeggi e villaggi turistici, ovvero quella delle piscine aperte al pubblico dei propri avventori. Tuttavia l’autrice non aggiunge che, sotto un aspetto importante, le piscine degli stabilimenti balneari fanno una vistosa eccezione: trovandosi sul demanio, sono assoggettate anche al dominio delle ordinanze di sicurezza balneare delle Capitanerie di porto, le quali – invariabilmente in tutta Italia – dispongono che «a bordo di piscine o vasche adibite alla balneazione insistenti – anche in parte – su aree demaniali marittime, durante l’orario di apertura deve essere sempre presente almeno un assistente abilitato in aggiunta al personale previsto per la sorveglianza degli stabilimenti balneari». Per fortuna le Capitanerie di porto, organi dello Stato, hanno avuto almeno in questo il sopravvento sulle Regioni, organismi politici troppo inclini a fare regali a invadenti gruppi di interesse. Si deve aggiungere inoltre che le Capitanerie effettuano regolarmente e sistematicamente il controllo sulla gestione da parte degli stabilimenti balneari su questo importantissimo aspetto della sicurezza, a differenza delle ASL che, per manifesta incompetenza, si occupano – quando vengono – pressoché soltanto dei parametri chimico-fisici dell’acqua, come se contrarre le verruche o una dissenteria fosse l’unico o il maggiore rischio delle piscine. Al contrario, purtroppo, in piscina si annega. Sebbene non possa essere più preciso (i dati sugli annegamenti nelle piscine in Italia saranno oggetto del prossimo rapporto Istisan 2024 sugli annegamenti dell’Istituto superiore di sanità), posso affermare che ogni anno, in Italia, annegano nelle piscine una trentina di persone, e le piscine turistico-ricettive hanno purtroppo voce in capitolo. Ora, trenta vittime l’anno, a fronte di migliaia di piscine, può non sembrare un’alta frequenza; ma se si considera l’entità del danno, che non è un raffreddore, il giudizio può essere diverso (tanto più che una rilevante percentuale delle vittime sono bambini). Con che cuore si monterebbe su un aeroplano sapendo che, a fronte di migliaia di voli giornalieri, una trentina di velivoli – uno ogni dieci giorni – precipitano ogni anno? In questo scenario, va detto che gli annegamenti nelle piscine demaniali – soggette alla sorveglianza di un bagnino-assistente bagnante e al controllo delle Capitanerie – sono molto rari. Per fortuna qui lo Stato è rimasto presente. Quindi, queste considerazioni non riguardano le piscine degli stabilimenti balneari che insistono sul demanio, cioè la quasi totalità. Ma c’è un altro aspetto dell’articolo di Prola, che è forse quello che mi ha colpito di più, a cui desidero ribattere. Infatti, nel suo articolo Prola non fa riferimento alla giurisprudenza di merito, che è univoca. Il diritto, come sa chi si occupi di queste cose, non è ciò che dicono le leggi, bensì come le applicano i giudici. Nel caso di un incidente di annegamento in una piscina, la sentenza è invariabilmente quella di omicidio colposo, anche nel caso in cui il responsabile abbia fatto per filo e per segno tutto quello che è stato predisposto da una normativa regionale. Le leggi regionali, se interpretate letteralmente o in mancanza di una disposizione specifica, farebbero pensare, in caso di un incidente di annegamento, a una irresponsabilità del gestore che non ha predisposto, per esempio, la presenza di un bagnino di salvataggio perché la legge non lo obbliga a farlo. Quello che accade invece è proprio il contrario. La prima domanda che si fa una procura in un’indagine preliminare in seguito a un annegamento in una piscina è: “Era obbligatoria la presenza del bagnino? E se non c’era, con che o da cosa o come è stato sostituito?”. Il gestore – in posizione di garanzia nei confronti dei propri clienti – deve rispondere non di una inadempienza formale (colpita da una sanzione amministrativa), ma della loro sicurezza e per un danno effettivamente inflitto, cosa che può configurare un illecito penale. In definitiva, in caso di un annegamento in piscina, la sentenza è sempre la stessa: in assenza del bagnino di salvataggio, il processo si conclude col giudizio di omicidio colposo del responsabile dell’impianto. Ciò non significa che la presenza di un assistente bagnanti manlevi il responsabile dalle sue responsabilità. Il bagnino infatti deve essere in grado di garantire la sicurezza dei bagnanti dedicandosi esclusivamente a questo compito e deve essere messo in grado di farlo con efficacia. Solo in tal caso si spezza, per così dire, la catena delle responsabilità e solo il bagnino, in caso di annegamento, è chiamato a rispondere della sua posizione di garanzia nei confronti della persona annegata (come si è letto in una sentenza di qualche mese fa che Prola conoscerà sicuramente). Infine – e questo è il terzo punto dell’articolo di Prola su cui desidero ribattere – credo che anche il riferimento fatto all’Accordo Stato-Regioni del 2003 sia errato. L’autrice asserisce che un giudice, in mancanza di una legge regionale, possa fare riferimento a esso, ma è un errore: l’Accordo Stato-Regioni non ha forza di legge, e la responsabilità penale d’altra parte travalica, per così dire, questo accordo. Sia il responsabile che il bagnino (quando c’è) hanno soltanto una via di fuga processuale: quella di provare il “caso fortuito” (ex art. 45 del Codice penale: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore“). Ora, dimostrare che un annegamento – un caso tipico, ricorrente dell’impresa “piscina” – sia avvenuto “per caso” come un atto di Dio contro il quale non c’è accortezza che tenga, è un’impresa quasi disperata. Che un bambino “per caso” sfugga all’attenzione dei genitori, riesca a passare la barriera che circonda la piscina e poi cada nell’acqua annegando non è un fatto casuale, ma quanto di più consueto possa accadere in una struttura ricettiva. Questo solo per fare un esempio, ahimè, ricorrente. Il “caso fortuito” indica qualcosa di pressoché irripetibile che esula dal rischio tipico della piscina, imprevedibile anche da parte di un esperto gestore. La “legge” sulle piscine ha oggi un impianto completamente diverso da quello precedente al 2003. Per capirne la logica bisogna però spiegare che cos’è “l’autocontrollo” previsto dall’Accordo, recepito dalla legislazione regionale e, nelle sue linee sostanziali, come “spirito delle leggi” dalla giurisprudenza. Un principio duro da entrare nella testa, soprattutto italiana. Ammetto quindi che chiarire le cose non sia facile. I controlli sulle piscine in spiaggia sono di due tipi: i controlli “esterni” fatti dalle ASL (o anche da altre autorità di polizia, come abbiamo visto per le piscine demaniali); i controlli “interni” che si basano invece sul principio dell’autocontrollo, fondato sulla metodologia scientifica HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point, “Analisi del rischio e controllo dei punti critici”), già introdotto nella legislazione italiana per l’igiene degli alimenti. Questo principio inverte del tutto la prospettiva tradizionale – secondo la quale la legge detta minuziosamente cosa si deve fare – in cambio della responsabilizzazione del gestore che gode di un’ampia autonomia nell’organizzazione del controllo. Il cardine del sistema di autocontrollo delle piscine è il responsabile che «redige un‘analisi dei rischi, incarica suoi collaboratori (manutentori e bagnini), stabilisce un controllo interno, redige un regolamento della piscina». Per farlo deve tuttavia utilizzare una metodologia scientifica, dettagliata e sistematica, che garantisca l’efficacia del sistema intervenendo prima che un pericolo si trasformi in un rischio per gli utenti. Questo impianto normativo responsabilizza l’autonomia gestionale della piscina, ma presuppone che il responsabile, in possesso di una competenza specifica, sia in grado di valutare l’intero processo gestionale. Questo, sia detto per inciso, è anche il motivo per cui, come detto sopra, il gestore che ha fatto tutto quello che doveva fare – secondo la lettera di una legge regionale – non è al riparo da una sentenza di colpevolezza. Come quando due macchine si scontrano, l’incidente è la prova provata che qualcosa non ha funzionato, altrimenti l’incidente non sarebbe avvenuto. Salvo il caso fortuito, beninteso. In definitiva, le Regioni in realtà non hanno fatto un regalo alle strutture ricettive che dispongono di una piscina. Piuttosto, hanno cucinato loro una polpetta avvelenata. © Riproduzione Riservata TAGS: salvamento 59 Shares Dario Giorgio Pezzini Coordinatore dell’Osservatorio nazionale sull'annegamento del Ministero della salute, in precedenza membro dell'ufficio di presidenza e della direzione nazionale nella Società nazionale di salvamento. SPONSOR ULTIME NOTIZIE Bagnino di salvataggio in piscina, le eccezioni per gli stabilimenti balneari 20 Dicembre 2023 Riforma spiagge, Zucconi traccia la strada: “Norma su non scarsità risorsa coerente con diritto Ue” 19 Dicembre 2023 Mare Libero ha perso un ricorso per provare a ottenere una concessione balneare 19 Dicembre 2023 Nasce il consorzio Benefit Golfo Sturla Quarto – Genova Ocean Agorà 18 Dicembre 2023 LE AZIENDE INFORMANO Pontili galleggianti, i moduli Candock per la massima resistenza e qualità 12 Dicembre 2023 SPONSOR ULTIME NOTIZIE Bagnino di salvataggio in piscina, le eccezioni per gli stabilimenti balneari 20 Dicembre 2023 Riforma spiagge, Zucconi traccia la strada: “Norma su non scarsità risorsa coerente con diritto Ue” 19 Dicembre 2023 Mare Libero ha perso un ricorso per provare a ottenere una concessione balneare 19 Dicembre 2023 Nasce il consorzio Benefit Golfo Sturla Quarto – Genova Ocean Agorà 18 Dicembre 2023 PROSSIMI EVENTI 19 - 23 FEBBRAIO 2024 R+T 2024 Fiera di Stoccarda, Germania SCOPRI DI PIÙ 23 FEBBRAIO 2024 Expoplaya 2024 Palazzo dei congressi di Torremolinos, Spagna SCOPRI DI PIÙ 03 - 06 MARZO 2024 Balnearia 2024 Fiera di Carrara, Italia SCOPRI DI PIÙ 09 - 11 OTTOBRE 2024 InOut 2024 Fiera di Rimini, Italia SCOPRI DI PIÙ 28 - 31 GENNAIO 2024 Fiera dell’Alto Adriatico 2024 Palaexpomar Caorle, Italia SCOPRI DI PIÙ 14 - 16 FEBBRAIO 2024 ForumPiscine – Outex – ForumClub 2024 Fiera di Bologna, Italia SCOPRI DI PIÙ 15 - 16 FEBBRAIO 2024 Fiera Imprese Balneari 2024 Ravenna, Pala De Andrè SCOPRI DI PIÙ 19 - 23 FEBBRAIO 2024 R+T 2024 Fiera di Stoccarda, Germania SCOPRI DI PIÙ 23 FEBBRAIO 2024 Expoplaya 2024 Palazzo dei congressi di Torremolinos, Spagna SCOPRI DI PIÙ 03 - 06 MARZO 2024 Balnearia 2024 Fiera di Carrara, Italia SCOPRI DI PIÙ 09 - 11 OTTOBRE 2024 InOut 2024 Fiera di Rimini, Italia SCOPRI DI PIÙ 28 - 31 GENNAIO 2024 Fiera dell’Alto Adriatico 2024 Palaexpomar Caorle, Italia SCOPRI DI PIÙ 14 - 16 FEBBRAIO 2024 ForumPiscine – Outex – ForumClub 2024 Fiera di Bologna, Italia SCOPRI DI PIÙ 15 - 16 FEBBRAIO 2024 Fiera Imprese Balneari 2024 Ravenna, Pala De Andrè SCOPRI DI PIÙ 19 - 23 FEBBRAIO 2024 R+T 2024 Fiera di Stoccarda, Germania SCOPRI DI PIÙ CATALOGO FORNITORI Attrezzature spiaggia Macchine e prodotti per la pulizia Giochi, sport e piscine Tecnologie e software Attrezzature bar e ristorazione Food & beverage Certificazioni, consulenze, servizi Architettura e strutture Arredo e outdoor design Nautica e piccole imbarcazioni Abbigliamento e divise da lavoro SEGUICI SUI SOCIAL Facebook 21895 Instagram 3437 Youtube 807 Mondo Balneare è il portale di riferimento per il settore turistico balneare e fornisce una panoramica completa di notizie, risorse e servizi relativi agli stabilimenti balneari. 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